Art. 1.
(Cognome del figlio legittimo).

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere il proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta».

      2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 33 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il figlio maggiorenne, con richiesta scritta all'ufficiale dello stato civile, entro un anno dal compimento della maggiore età, può richiedere che gli sia attribuito il cognome della madre, ovvero quello del padre, ovvero entrambi i cognomi. Il cambiamento del cognome può essere richiesto una sola volta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 143-bis.1, secondo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

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